A chi è rivolto
Cittadini con violazioni al Codice della Strada accertate dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Pianiga.
Descrizione
L'art. 200 del Codice della Strada prevede che il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada debba essere immediatamente contestato al trasgressore e ad eventuali obbligati in solido, quando questo sia possibile. Copia del verbale di contestazione deve essere consegnato sia al trasgressore, che all'obbligato in solido, se presente. Il tutto se le condizioni oggettive lo consentono.
Ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, qualora le condizioni oggettive per l'immediata contestazione non sussistano (accertamenti tramite apparecchi elettronici, veicoli lanciati ad eccessiva velocità, assenza del conducente, ecc.), il verbale deve essere notificato, cioè inviato all'obbligato in solido (proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri) a mezzo servizio postale, PEC o tramite messo comunale.
La notificazione deve avvenire entro 90 giorni se l'intestatario del veicolo è residente in Italia o entro 360 giorni se l'intestatario del veicolo è residente all'estero. La fase di notificazione si ritiene conclusa da parte della pubblica autorità nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario (ufficiale giudiziario, ufficio postale). Ciò significa, come precisato dalla Corte Costituzionale ed oggi anche dal Codice di Procedura Civile, che un verbale è regolarmente notificato qualora lo stesso sia stato consegnato ad un ufficio postale entro i suddetti termini.
Come fare
MODALITA' DI PAGAMENTO (art. 202 C.d.S.)
Il soggetto che riceve il verbale, per contestazione o per notificazione, può effettuare il pagamento:
- entro 5 giorni dalla data di contestazione o notifica, versando l'importo minimo edittale scontato del 30%, più eventuali spese procedurali e di notifica.
- dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notifica, versando l'importo minimo edittale (pagamento in misura ridotta), più eventuali spese procedurali e di notifica.
- dal 61° giorno dalla data di contestazione o notifica, versando l'importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista), più eventuali spese procedurali e di notifica.
In caso di violazioni al Codice della Strada accertate dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Pianiga, occorre procedere con il pagamento della sanzione solo tramite bancomat o carta di credito dal Portale dei Pagamenti del Cittadino: pianiga.comune.plugandpay.it
MODALITA' DI RICORSO (art. 203, 204, 204-bis C.d.S.)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Venezia. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure al Corpo di Polizia Locale di Pianiga. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
- entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Dolo. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
Non è possibile pagare una sanzione e presentare poi ricorso per la stessa violazione.
MODALITA' DI RATEIZZAZIONE (art. 202-bis C.d.S.)
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
- entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorsi i 90 giorni dalla presentazione della richiesta, l'istanza si intende respinta.
Non è possibile presentare istanza di rateizzazione di una sanzione e presentare poi ricorso per la stessa violazione.
Cosa serve
Per il pagamento della sanzione è necessario fornire i seguenti dati:
- nominativo del trasgressore;
- numero della targa del veicolo oggetto di violazione;
- numero del verbale;
- data del verbale;
- importo da versare indicato nel verbale.
Cosa si ottiene
Ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione, o presa in carico dell'istanza presentata.
Tempi e scadenze
Il pagamento deve essere effettuati entro i termini perentori:
- entro 5 giorni dalla notifica per avere la riduzione prevista del 30% sul minimo edittale;
- entro 60 giorni dalla notifica per il pagamento in misura ridotta;
L'istanza di ricorso deve essere presentata alternativamente entro i termini perentori:
- entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace di Dolo (VE);
- entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Venezia;
L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine perentorio:
- entro 30 giorni dalla notifica del verbale al Corpo di Polizia Locale di Pianiga (VE);
Quanto costa
L'importo della sanzione indicato nel verbale.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Polizia Locale.
Accedi al servizio
Casi particolari
Un verbale di contestazione non pagato e per il quale non è stato presentato ricorso, trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, se ammessa, (60 giorni dalla contestazione o dalla notifica), diviene titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista dal Codice della Strada per quella violazione. La posizione sarà emessa a ruolo esattoriale (procedimento amministrativo attraverso il quale viene iniziata un’azione esecutiva atta a riscuotere una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con aumento di interessi).
Ulteriori informazioni
Calcolo data della notifica con ritiro verbale presso l’Ufficio Postale
Per il calcolo dei giorni della notifica, utile ai fini del pagamento, è necessario ricordare che, qualora il verbale sia stato ritirato presso l’ufficio postale a seguito della comunicazione del portalettere (comunicazione di avvenuto deposito – CAD), dovrà essere effettuato il seguente conteggio:
- a) Ritiro dell’atto entro 10 giorni dalla data in cui il portalettere ha lasciato l’avviso nella cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è quella del ritiro presso l’ufficio postale;
- b) Ritiro dell’atto dopo 10 giorni dalla data dell’avviso lasciato dal portalettere all’interno della cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è l’11° giorno dalla data dell’avviso (CAD) e non la data del ritiro del verbale;
- c) Mancato ritiro dell’atto, l’atto viene considerato notificato dopo 10 giorni come nel caso b).
Condizioni di servizio
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