A chi è rivolto
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana rivolta a quei soggetti stranieri, discendenti di un cittadino italiano, nati in uno Stato che li ritiene propri cittadini per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.
La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza e dunque:
1. la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita;
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure soli. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
Descrizione
L'interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), fissa un appuntamento contattando l'Ufficio di Stato Civile. Il requisito preliminare per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è, risultare già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Pianiga.
L'interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007.
Se l'interessato proviene da un Paese che non applica l'accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dell'Autorità di frontiera. Chi proviene, invece, da un Paese che applica gli accordi di Schengen dovrà esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall'ingresso.
Qualora l'iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del DPR 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso di status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Come fare
L'interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo di € 16,00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio Stato Civile nel giorno che gli sarà preventivamente comunicato, per la compilazione della domanda nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla circolare K28.1 dell'8./4/1991 del Ministero dell'Interno e allegare la relativa documentazione.
L'ufficiale dello Stato Civile, esaminati gli atti e verificata la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati, ricontatterà l'interessato dopo aver ricevuto le attestazioni consolari.
Durante l'intero procedimento, l'interessato potrà essere invitato per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti e presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile in tempi brevi presso l'Ufficio di Stato Civile.
Il procedimento per l'accertamento del possesso della cittadinanza jure sanguinis sarà concluso dopo aver effettuato le eventuali correzioni e modifiche delle generalità e dopo aver effettuato le debite comunicazioni alle autorità pubbliche competenti tra cui la Questura locale, che potrà rilasciare il passaporto italiano.
Cosa serve
Gli interessati che intendono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis devono, preliminarmente, prenotare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile. Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, come da Circolare Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8/4/1991:
- 1.estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque.Nel caso i registri di stato civile non fossero ancora stati formati, si può produrre il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia e legalizzato dalla curia vescovile; 2.atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazioni se formati all'estero, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana; 3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione se formato all’estero. Nel caso in cui il matrimonio si fosse sciolto, occorre che venga presentata la sentenza di divorzio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 l. 218/1995 anche se nell’atto di matrimonio stesso risulti apposta la relativa annotazione. 4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, tradotti e legalizzati; 5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (cd. certificato negativo di naturalizzazione); 6. Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi art. 7 L. 555/1912 (Richiesto dall'ufficiale di stato civile ai nostri Consolati territorialmente competenti secondo la residenza all’estero delle persone coinvolte). 7. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero) avente un timbro d'ingresso dal quale decorrono i 90 giorni utili per l’iscrizione anagrafica, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza. Tutti gli atti formati all'estero devono essere tradotti integralmente e legalizzati e devono riguardare tutta la linea di discendenza dall'avo al rivendicante il possesso della cittadinanza italiana. Eventuali sentenze o provvedimenti richiamati negli atti di stato civile devono, altresì, essere prodotti a corredo dell'istanza in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione. I documenti in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, ove non presentati dall’interessato e non allegati all’istanza, ma dichiarati nel corpo dell’istanza, saranno acquisiti direttamente dall’ufficiale dello stato civile. Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007 e n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione “nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza”. Pertanto, l’ufficiale di stato civile dovrà sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato. Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune. La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Dopo la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente può in alternativa chiedere copie autenticate in regola con l'imposta di bollo.
- Si precisa che gli atti di Stato Civile formati all'estero NON hanno scadenza e vanno prodotti unitamente a traduzione in italiano. Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille). In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile. Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competenti; In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera. Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: “…condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino … attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato… solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”. L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”. Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera. Se le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
- Mancanza dell'atto di matrimonio degli ascendenti o dell’avo La legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa solo dal padre, con contestuale indicazione della madre, quest’ultima, per essere ritenuta madre anche dallo Stato Italiano, dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente: " La sottoscritta ……………..acconsente all’essere stata nominata quale madre di …….. nella denuncia di nascita resa dal signor……" Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come sopra indicato, renderà possibile accettare l’atto di nascita;
- Domande congiunte o collegate E’ possibile presentare contemporaneamente un’unica domanda per più soggetti discendenti dallo stesso avo italiano (ad. es. fratelli e cugini) e in tale caso sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale; è inoltre possibile presentare una richiesta richiamando, senza allegare, i documenti già presentati in una precedente istanza da parte di un familiare avente il medesimo avo italiano.
- Cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: se una donna cittadina italiana (in quanto nata da padre cittadino italiano) ha generato un figlio in data 30.12.1947 il cui padre non è cittadino italiano, quest’ultimo non potrà ottenere la cittadinanza italiana per via materna; al contrario per i soggetti nati in data successiva al 01.01.1948 è possibile ottenere la cittadinanza italiana per via materna.
- Cittadinanza per figli minore richiedenti I figli minori dei soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana iure sanguinis all’esito del procedimento qui descritto, acquisiscono in automatico la cittadinanza italiana dalla nascita, senza necessità di presentare alcuna domanda. Non rappresenta una condizione necessaria al riconoscimento della cittadinanza del figlio il fatto che quest’ultimo sia presente o meno sul territorio italiano: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se il figlio è residente in Italia si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero dovrà essere predisposta un'iscrizione Aire.
- Casistiche particolari Per chi proviene dall'Argentina: allegare alla domanda il certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina. Il certificato dovrà essere munito di apostille. E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo). Per gli atti argentini sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion) se dichiarate dal Giudice del competente Tribunale. Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza". In mancanza dei succitati documenti sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali: • Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires; • Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires; • Archivio del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires. Per chi proviene dal Brasile: allegare alla domanda il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia: tale certificato viene rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione e attesta che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato; esempio: a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta; b) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poiché nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare. Gli atti formati in Brasile dovranno essere muniti di apostille.
Cosa si ottiene
Riconoscimento della Cittadinanza italiana dalla nascita.
Tempi e scadenze
Entro i tempi indicati dal personale dell'ufficio Stato Civile.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Stato Civile.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio Responsabile.