A chi è rivolto
Dall’11 dicembre, data di entrata in vigore della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori comuni alla coppia, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Come fare
Fase istruttoria
I coniugi, o uno di loro, devono prendere contatti con l’Ufficiale dello Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’Ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Entrambi i moduli possono essere trasmessi via mail all’indirizzo: demografici@comune.pianiga.ve.it oppure
- consegnati all’Ufficio dello Stato Civile
- trasmessi via FAX al numero 041-469460
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L’ufficiale dello Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione, dei documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’Ufficio dello Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi nel giorno prestabilito all’Ufficio dello Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell’accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’Ufficiale dello Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00 da pagare mediante il sistema pagoPa, con bancomat o contanti presso l'Ufficio stesso.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso (e non dalla data della conferma).
Cosa serve
Per avviare il procedimento è necessario che ciascun dei coniugi presenti il proprio:
- Modulo comunicazione dati e richiesta avvio procedimento per separazione o divorzio al quale deve essere allegata la copia del documento d'identità
- Eventuale copia della sentenza di separazione.
Cosa si ottiene
separazione - cessazione effetti civili del matrimonio - scioglimento del matrionio - modifica degli accordi di separazione o divorzio
Tempi e scadenze
Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso (e non dalla data della cofnerma).
Quanto costa
All’atto della conferma dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 in contanti o bancomat presso l’Ufficio dello Stato Civile, o mediante il servizio online PagoPA con consegna dell’attestazione di avvenuto pagamento all’Ufficiale dello Stato Civile.
Procedure collegate all'esito
separazione o divorzio